LEGGE 104, A CHI SPETTANO I PERMESSI E COME OTTENERLI

Entrata in vigore il 5 febbraio del 1992, la cosiddetta "legge 104" permette alle persone affette da disabilità e ai loro parenti più stretti di usufruire di alcuni speciali permessi lavorativi per "l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". Sostanzialmente, l'articolo 33 della legge 104 prevede una serie di agevolazioni lavorative destinate ai familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, che consistono in tre giorni di permesso mensile o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero.

Chi può richiedere la legge 104.
Hanno diritto a richiedere le agevolazioni tutti i lavoratori subordinati disabili (ad eccezione dei lavoratori agricoli a tempo determinato occupati in giornata, dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori addetti ai lavori domestici e familiari), i lavoratori subordinati genitori di figli affetti da disabilità grave anche non conviventi, i lavoratori subordinati che risultato coniugati o partner di un'unione civile o conviventi di fatto con soggetti disabili in condizione di gravità, i lavoratori subordinati che risultano parenti o affini entro il secondo grado e, infine, i parenti e affini entro il terzo grado di soggetti disabili in condizione di gravità, nel caso in cui genitori o coniuge di questi siano ultrasessantacinquenni o in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti degli altri soggetti sopra individuati.

Quali agevolazioni spettano ai beneficiari.

Ai lavoratori beneficiari della legge 104 spettano una serie di agevolazioni lavorative, quali alternativamente, a seconda del caso di specie, tre giorni di riposo al mese oppure tre giorni di riposo al mese frazionati in ore, riposi giornalieri di una o due ore (a seconda dell'orario di lavoro).

Ai genitori di soggetti affetti da grave disabilità di età inferiore a tre anni (o sino ai tre anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato) spettano, alternativamente tre giorni di riposo al mese oppure tre giorni di riposo al mese frazionati in ore, il prolungamento del congedo parentale con diritto per l'intero periodo a un'indennità pari al 30% della retribuzione, per una durata massima di tre anni e entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino o infine riposi giornalieri di una o due ore (a seconda dell'orario di lavoro).

Ai genitori di soggetti disabili in condizione di gravità di età compresa tra tre e dodici anni (o dai tre ai dodici anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato), spettano alternativamente tre giorni di riposo al mese; tre giorni di riposo al mese frazionati in ore; il prolungamento del congedo parentale con diritto per l'intero periodo a un'indennità pari al 30% della retribuzione, per una durata massima di tre anni ed entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.

Ai genitori di soggetti disabili in condizione di gravità di età superiore a dodici anni (o dai dodici anni successivi all'ingresso in famiglia del figlio, se adottivo o affidato) spettano, alternativamente tre giorni di riposo al mese o tre giorni di riposo al mese frazionati in ore.

Ai genitori di soggetti disabili in condizione di gravità maggiorenne e al coniuge, alla parte dell'unione civile, al convivente di fatto, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano, alternativamente tre giorni di riposo al mese o tre giorni di riposo al mese frazionati in ore.

Come ottenere la legge 104.
I familiari di soggetti affetti da disabilità grave possono ottenere i permessi lavorativi concessi dalla legge 104 inoltrando la domanda all'Inps e al proprio datore di lavoro. Per poterne usufruire, sarà necessario essere in possesso di regolare verbale che attesti l'esistenza della condizione di grave disabilità rilasciato dalla commissione medica dell'Asl competente. Per "handicap" si intende per legge "lo svantaggio sociale conseguente all’infermità o alla menomazione" e non la mera invalidità, ovvero la riduzione della capacità lavorativa. Entro 30 giorni dal rilascio del primo certificato da parte del medico di famiglia, la persona affetta da disabilità, o chi per essa, dovrà inoltrare la domanda all’Inps per il riconoscimento ufficiale dell’handicap.

Il termine dei 30 giorni è "perentorio", perché dopo 30 giorni il certificato medico scade e deve essere rifatto. La domanda può essere inoltrata dal sito web dell'Inps oppure attraverso gli uffici Inps o di un patronato. Una volta inoltrata la domanda, si dovrà prenotare la visita medica collegiale, che può essere anche domiciliari in caso il disabile non possa muoversi dal proprio alloggio per questioni di salute. Una volta effettuata la visita, la commissione redigerà il verbale che, se approvato all'unanimità, dopo essere stato convalidato dal responsabile del centro medico legale dell’Inps, diverrà definitivo, e potrà quindi definitivamente attivarsi la procedura per il riconoscimento dei benefici richiesti. Qualora invece il verbale non dovesse essere approvato all'unanimità, il responsabile del centro medico legale dell’Inps potrà convalidarlo entro 10 giorni oppure richiedere una nuova visita entro 20 giorni, anche avvalendosi della consulenza di uno specialista della patologia da verificare. La commissione medica dell'Asl potrà inoltre pronunciarsi entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda.

Lo stato di handicap e/o d’invalidità o inabilità risultante dal verbale può, inoltre, essere soggetto a revisione, ovvero l’interessato dovrà sottoporsi a un nuovo accertamento entro una data indicata nel verbale oppure soggetto ad aggravamento, dunque l’interessato potrà richiedere l’aggravamento seguendo lo stesso procedimento per il riconoscimento dell’handicap.

Se invece l’handicap non viene riconosciuto, o è riconosciuto in misura minore rispetto alle aspettative, è possibile ricorrere contro il verbale: prima di avviare il ricorso giudiziario, però, l’interessato deve sottoporsi a un accertamento tecnico sanitario preventivo, pena l’improcedibilità del giudizio.

Una volta ottenuta tutta la certificazione medica, si potrà quindi procedere con la richiesta dei permessi della legge 104 al datore di lavoro e all'Inps. Sarà l'istituto di previdenza sociale, infatti, a retribuire le ore o i giorni di assenza concessi, ma il datore di lavoro ha comunque l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di legge e di programmare la fruizione dei permessi in accordo con il dipendente.
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